Registrazione di un Contratto di Locazione

La registrazione telematica di un Contratto di Locazione presso l’Agenzia delle Entrate è un adempimento necessario quando si stipula di un Contratto di Affitto di durata maggiore ai 30 giorni

La registrazione deve avvenire entro 30 giorni a partire dalla data di stipula del Contratto, oppure della entro 30 giorni dalla data di decorrenzase anteriore a quella di stipula. Il Proprietario ha inoltre 60 giorni per dare comunicazione di avvenuta registrazione all’affittuario e all’eventuale amministratore di condominio. In caso di registrazione tardiva, verranno applicate le sanzioni.

Registrazione Contratto di Locazione con Cedolare Secca

La Cedolare Secca è un regime di tassazione facoltativo che si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di affitto annuo, la cui adesione va comunicata in fase di registrazione del Contratto. L’aliquota viene ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone agevolato (concordato). L’esercizio dell’opzione di Cedolare Secca, può essere effettuato di anno in anno.

Tramite l’adesione alla cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca può essere esercitata per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate per uso abitativo.

Chi deve registrare il Contratto di Affitto

La registrazione del Contratto spetta al Locatore (Proprietario), ma in caso di mancata registrazione “è responsabile” anche il Conduttore (Inquilino), quindi nulla impedisce a quest’ultimo di sostituirsi al Proprietario e di registrare il contratto da sé.

Costo Registrazione Telematica del Contratto di Locazione

Per registrare un Contratto di Affitto è necessario versare l’imposta di registro e l’imposta di bollo, che non vanno corrisposte solamente in caso di adesione alla Cedolare Secca. L’importo dell’imposta di registro varia in base all’immobile locato o affittato e può essere pagata al momento della registrazione, per l’intera durata del contratto, oppure versata anno per anno. L’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.

Chi paga per la Registrazione

Solitamente, le spese per la registrazione del contratto di locazione sono divise equamente tra le parti: metà a carico del Locatore e metà del Conduttore. Nel Contratto ci si potrà comunque accordare diversamente, prevedendo il pagamento delle spese per la registrazione del Contratto di Affitto da solamente una delle due parti.

Come si registra un Contratto di Locazione

E’ possibile registrare il Contratto presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate, oppure si può optare per la registrazione telematica dell’accordo di Locazione.

Il Modello RLI è l’unico Modello utilizzabile per richiedere la Registrazione del Contratto di Locazione, oltre che per:

  • comunicare gli Adempimenti Successivi (proroghe, cessioni, risoluzioni etc…);
  • esercitare la cedolare secca;
  • comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto del Contratto.

Sanzioni per mancata registrazione Contratto di Affitto

L’omessa registrazione del Contratto di Locazione, il parziale occultamento del corrispettivo o il tardivo versamento dell’imposta di registro, rappresentano violazioni fiscali e comportano l’applicazione di sanzioni amministrative. Il comma 346 della Legge n. 311/2004, prevede la nullità di tutti in contratti di affitto stipulati ma non registrati (quando ne ricorrono i presupposti). Il Contratto nullo ed annullabile deve comunque esser registrato e vi è obbligo di pagare le imposte dovute. La sanzione ordinaria, relativamente all’imposta di registro, varia dal 120% al 240% dell’imposta non versata, ridotta dal 60% al 120% in caso di registrazione tardiva entro 30 giorni dalla scadenza originaria. E’ possibile ridurre le sanzioni ordinarie tramite il “ravvedimento operoso”.

Come funziona il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare, spontaneamente, i versamenti di imposte omessi, pagando sanzioni ridotte:

  • 0,1% per ogni giorno di ritardo, in caso di ravvedimento entro i primi 14 giorni;
  • 1,5%, in caso di ravvedimento tra i 15 e i 30 giorni;
  • 1,67%, in caso di ravvedimento tra i 31 e i 90 giorni;
  • 3,75%, in caso di ravvedimento tra i 91 giorni e la dichiarazione;
  • 4,29% , in caso di ravvedimento entro la dichiarazione successiva;
  • 5% , in caso di ravvedimento oltre il termine della dichiarazione successiva.

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