Registrazione Annualità Imposta di Registro

Il versamento dell’imposta di registro, per ogni annualità prevista nel Contratto, è un adempimento da comunicare obbligatoriamente all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità.

Nel caso in cui il Locatore stia effettuando una prima registrazione del Contratto, l’imposta di registro verrà versata contestualmente.

Come si paga l’Imposta di Registro

Nel caso di durata pluriennale, l’imposta di registro può essere versata in un’unica soluzione oppure con un versamento annuale

Sono esenti dal versamento dell’imposta di registro annuale i proprietari che aderiscono alla cedolare secca, oltre che coloro che pagano l’imposta in un unica soluzione al momento della prima registrazione del contratto.

Il pagamento dell’imposta di registro per l’annualità successiva può avvenire con diverse modalità:

  • recandosi direttamente presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate (modalità cartacea);
  • con modalità telematica attraverso i canali online dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato.

Determinazione dell’importo da versare

L’imposta di registro, se dovuta, varia in funzione del fatto che la locazione sia imponibile oppure esente IVA.

In caso di locazione esente IVA, andrà versato:

  • il 2% de canone annuo per gli immobili abitativi (con importo minimo di € 67,00);
  • l’1% del canone annuo per gli immobili strumentali (con importo minimo di € 67,00).

In caso di locazione imponibile IVA, l’imposta di registro verrà cosi calcolata:

  • un importo pari ad € 67,00 in caso di immobili abitativi;
  • l’1% del canone annuo in caso di immobili strumentali.

In caso di Contratto a Canone Concordato, l’importo dell’imposta di registro viene ridotto del 30%.

Chi paga l’annualità successiva

Nel caso delle annualità successive il pagamento dell’imposta di registro che si deve all’Agenzia delle Entrate spetta per metà al proprietario di casa e per metà all’inquilino.

Annualità Successiva con Cedolare Secca

Se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca l’imposta di registro per l’annualità successiva non è dovuta.

L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata o modificata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità

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