La Certificazione Energetica di un immobile è un Documento che attesta le prestazioni energetiche di una o più unità immobiliari presenti a Roma e Provincia. L’APE consente di determinare il consumo energetico di un immobile, che viene identificato in differenti “classi” che possono variare dalla lettera da A (quella con migliore efficienza) alla G.
L’Attestato di Prestazione Energetica ha una validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione dell’immobile che ne modifichi la classe energetica.
Il sopralluogo da parte del Tecnico abilitato è obbligatorio e va corredato dal relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o da un suo delegato. I Documenti che vanno presentati al Tecnico abilitato sono:
Diffida di chi redige l’APE senza sopralluogo
E’ obbligatorio fornire l’APE in caso di compravendita di immobili e dal 2010 anche in caso di locazione. E’ necessario presentare il Certificato anche in caso di trasferimenti di immobili a titolo oneroso (es. rogito, permuta) o gratuito (es. donazione), fatta eccezione in caso di eredità di un immobile per successione, cosi come per lavori di ristrutturazione importante che interessino una porzione superiore al 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio.
L’APE solitamente ha una validità massima di 10 anni e deve essere rinnovato se l’immobile viene ristrutturato con interventi che modificano le prestazioni energetiche.
L’aggiornamento dell’APE nel caso di interventi che modificano la classe energetica, deve essere effettuato solo nel caso di una nuova compravendita, per un nuovo contratto di affitto o nei casi previsti dall’ art. 6 del D.Lgs. 192/05. Non è quindi obbligatorio aggiornare l’APE ad ogni intervento se non deve essere utilizzato. Solamente in caso di modifiche ed interventi che possano influenzare le prestazioni energetiche dell’edificio, l’APE sarà valido fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stata fatta la modifica.
Diffida di chi redige l’APE senza sopralluogoMettiti al riparo da sanzioni, non affidarti ai siti truffa. Il sopralluogo è obbligatorio per legge!×Rimuovi avviso
In sede di registrazione di un Contratto di Locazione non è obbligatorio allegare l’Attestato di Prestazione Energetica, ma bensì è necessario che l’immobile sia comunque dotato di APE in corso di validità ed il Conduttore, all’interno del Contratto di Locazione, è tenuto a dichiarare di averlo ricevuto.
In caso di contratti di compravendita immobiliare e di atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso, è necessario allegare l’Attestato di Prestazione Energetica.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’APE negli atti di compravendita o locazione, è prevista una sanzione da 3.000€ a 18.000€.