La Cauzione è una somma di denaro, che il Conduttore (Inquilino) versa al Locatore (Proprietario) a garanzia di possibili danni arrecati all’immobile locato. Il deposito cauzionale si applica sia nei contratti di locazione ad uso abitativo, che negli affitti di immobili ad uso diverso dall’abitativo.
Limite massimo per la Cauzione
Per legge la somma versata a titolo di deposito cauzionale non può essere di importo superiore a 3 mensilità del canone di locazione, ed è produttiva di interessi legali. La Cauzione può essere versata al Locatore in diversi modi: in contanti nel limite imposto dalla legge, tramite assegno, tramite libretto di risparmio, attraverso titoli, con garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
Differenza tra Cauzione e Caparra
La funzione della cauzione è quella propria della garanzia, ossia consente al creditore di soddisfarsi sulla somma o sul valore delle cose, nel caso in cui il cauzionante abbia arrecato un danno all’immobile (es: finestre rotte). Diversamente, la Caparra confirmatoria, funge da liquidazione in caso di inadempimento (es: mancato pagamento dei canoni).
Restituzione della Cauzione
Al momento della restituzione dell’immobile al termine della locazione, il Locatore deve restituire la cauzione precedentemente versata dal Conduttore, eventualmente maggiorato degli interessi legali maturati e non corrisposti negli anni precedenti. E’ importante accompagnare il deposito cauzionale ad un documento che ne attesti l’effettiva restituzione, tuttavia, qualora da una verifica dello stato dell’immobile risultino danni, il Proprietario può trattenere una parte (o la totalità) della cauzione versata. In tal caso si consiglia di presentare apposita domanda giudiziale, altrimenti il Conduttore potrebbe ottenere un’ingiunzione di pagamento per la mancata restituzione del deposito.
Compensazione dei canoni non pagati
Nonostante la natura autonoma di cauzione e caparra, qualora ve ne siano le condizioni, è possibile ricorrere alla compensazione (art. 1241 cc) ove il credito risulti certo, liquido ed esigibile (titolo esecutivo, ossia se ci si rivolge al Tribunale per chiederne la ritenzione), sarà possibile compensare i canoni non pagati (o le spese condominiali) con il deposito cauzionale versato dal Conduttore.
